|
il medico competente
| Con il è stato istituito l'elenco nazionale dei medici competenti, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro. |
La figura del medico competente viene definita dall’art. 2 del , mentre le sue funzioni sono indicate all'art. 25.
Nello specifico, la presenza del medico competente in un’azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione alla valutazione dei rischi), è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
|
ESA Studio, in convenzione con dei medici in possesso delle specializzazioni richieste, garantisce il servizio del medico competente comprese le visite e/o analisi eventualmente necessarie.
|
| Il medico competente visita gli ambienti di lavoro, almeno due volte l'anno.
|
|
L'area di intervento del medico competente è quella definita nell'articolo 25, del D.Lgs 81/2008 ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente
Le stesse norme contenute nel D.Lgs 81/2008 prevedono, inoltre, quale inquadramento debba avere il medico competente aziendale per svolgere la propria opera; egli può essere:
- dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
In ogni caso, il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
| in
pratica cosa fa il medico competente |
- Fornisce le prestazioni previste dalla legge e specificate nel contratto, rendendone
conto al RSPP con una relazione periodica.
- Effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 25 del D Lgs 81/2008
- Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- Aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio e il registro degli esposti;
- Collabora con il servizio SPP per l’informazione e la formazione dei lavoratori
secondo quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 81/2008
- Collabora con il servizio SPP alla valutazione dei rischi specifica per lavoratrici
gestanti, puerpere o in fase di allattamento
- Comunica al Servizio SPP eventuali osservazioni a seguito delle visite negli ambienti
di lavoro;
- Fornisce le informazioni sul significato degli
accertamenti sanitari e - su richiesta dello stesso lavoratore - copia della
documentazione sanitaria.
- Comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e sul
loro significato nel corso della riunione periodica di cui
all’art. 35 del DLgs. 81/2008.
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|