La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008.
Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori la quale vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della sicurezza in azienda;costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare tutta l'organizzazione aziendale preposta a garanzia della salute e sicurezza.
E' opportuno sottolineare la facoltà concessa dal D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 al datore di lavoro di avvalersi, nella valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso testo di legge (in pratica è da privilegiare il RISULTATO rispetto al PROCESSO).
La valutazione dei rischi, così come prevista del dlgs 81/2008, va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per fare una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del proprio personale;
tale valutazione dovrà portare alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008: Misure di tutela.
La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:
- l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza sia per la salute
- la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate
Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:
- assenza di rischio da esposizione
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di un rischio di esposizione
Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.
Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.
Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione dei rischi deve essere condotta secondo precisi criteri procedurali (i quali devono anche essere dichiarati nel documento), tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di "valutazione del rischio".
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro.
E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il datore di lavoro dovrà allo scopo avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misura indicate nell'art. 18 del decreto.
In primo luogo è opportuno prevedere che al processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l'intera "linea" aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli stessi sono infatti, al contempo, depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio coinvolgimento in questa fase del processo.
Alla valutazione collaborano altresì il responsabile (e/o gli addetti) del servizio di protezione e prevenzione nonchè, ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento.
La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale da un lato, laddove adeguatamente formato (art. 37 comma 10), è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza nel processo di controllo dei rischi lavorativi, come d'altronde stabilito in diversi punti del decreto legislativo.