Formazione antincendio

È il DM del 02.09.2021 che obbliga i datori di lavoro, sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, alla designazione di uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Per aziende di piccole dimensioni, l’addetto alla gestione delle emergenze può essere lo stesso datore di lavoro.
In ogni caso bisogna seguire un corso di formazione il cui contenuto è in proporzione al livello di rischio incendio dell’azienda.

Corso antincendio - Esa Studio
Corso antincendio aziendale - Esa Studio

Il decreto citato suddivide le aziende in tre livelli di rischio:

Attività di livello 1

  1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

  2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).


Attività di livello 2

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    • a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
    • b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed
      impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

  2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei
    punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

Attività di livello 3

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    • a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma
      1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    • b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    • c) centrali termoelettriche;
    • d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    • e) impianti e laboratori nucleari;
    • f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    • g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    • h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in
      parte sotterranee;
    • i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    • j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    • k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o
      residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    • l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone
      presenti;
    • m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    • n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la
      costruzione, manutenzione e
      riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    • o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    • p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
      n. 36.

  2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

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