Il medico competente

Con il Decreto 4 marzo 2009 è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro.

La figura del medico competente viene definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, mentre le sue funzioni sono indicate all’art. 25. Nello specifico, la presenza del medico competente in un’azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione alla valutazione dei rischi), è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

ESA Studio, in convenzione con dei medici in possesso delle specializzazioni richieste, garantisce il servizio del medico competente comprese le visite e/o analisi eventualmente necessarie.
Il medico del lavoro - Esa Studio
Il medico competente - Esa Studio

L’area di intervento del medico competente è quella definita nell’articolo 25, del D.Lgs 81/2008 ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le stesse norme contenute nel D.Lgs 81/2008 prevedono, inoltre, quale inquadramento debba avere il medico competente aziendale per svolgere la propria opera; egli può essere:

dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore;
libero professionista;
dipendente del datore di lavoro.

Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

In ogni caso, il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
– autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

In pratica, cosa fa il medico competente?

  • Fornisce le prestazioni previste dalla legge e specificate nel contratto, rendendone conto al RSPP con una relazione periodica.
  • Effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 25 del D Lgs 81/2008
  • Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
  • Aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio e il registro degli esposti;
  • Collabora con il servizio SPP per l’informazione e la formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 81/2008
  • Collabora con il servizio SPP alla valutazione dei rischi specifica per lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento
  • Comunica al Servizio SPP eventuali osservazioni a seguito delle visite negli ambienti di lavoro;
  • Fornisce le informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e – su richiesta dello stesso lavoratore – copia della documentazione sanitaria.
  • Comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e sul loro significato nel corso della riunione periodica di cui
    all’art. 35 del DLgs. 81/2008.

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro, almeno due volte l’anno.

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