La valutazione dei rischi in azienda

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008; ricordiamo che tale documento deve avere DATA CERTA*.

Essa rappresenta, infatti, l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori la quale vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della sicurezza in azienda; costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare tutta l’organizzazione aziendale preposta a garanzia della salute e sicurezza.

Il Garante per la protezione dei dati personali enuncia le seguenti possibilità che appaiono utilizzabili per l’apposizione sul Documento di Valutazione dei Rischi della data certa:

a) ricorso alla cosidetta “autoprestazione” presso gli uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (1), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
b) per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
c) apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999)(2);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La data certa può anche essere indicata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), servizio che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici. Infatti, la posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e ricevuta di consegna e avviene ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.Le aree di livello 1 corrispondono in buona parte a quelle definite di classe A dalla UNI 9489, cui si può fare riferimento per ulteriori indicazioni; rientrano pertanto in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d’incendio.

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È opportuno sottolineare la facoltà concessa dal D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 al datore di lavoro di avvalersi, nella valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso testo di legge (in pratica è da privilegiare il RISULTATO rispetto al PROCESSO).

La valutazione dei rischi, così come prevista del dlgs 81/2008, va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per fare una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del proprio personale; tale valutazione dovrà portare alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008: Misure di tutela.

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

  1. l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
  2. l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza sia per la salute;
  3. la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

  1. assenza di rischio da esposizione;
  2. presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
  3. presenza di un rischio di esposizione.


Nel primo caso
 non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.

Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi deve essere condotta secondo precisi criteri procedurali (i quali devono anche essere dichiarati nel documento), tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di “valutazione del rischio”.

L’obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro.

È evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il datore di lavoro dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misura indicate nell’art. 18 del decreto.

In primo luogo è opportuno prevedere che al processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l’intera “linea” aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli stessi sono infatti, al contempo, depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio coinvolgimento in questa fase del processo.

Alla valutazione collaborano altresì il responsabile (e/o gli addetti) del servizio di protezione e prevenzione nonchè, ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all’inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento.

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale da un lato, laddove adeguatamente formato (art. 37 comma 10), è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa tecnica e dall’altro lato costituisce il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza nel processo di controllo dei rischi lavorativi, come d’altronde stabilito in diversi punti del decreto legislativo.

Noi di ESA Studio da sempre siamo attenti alla sicurezza dei lavoratori in azienda. Le nostre valutazioni dei rischi comprendono le seguenti verifiche tecniche e/o strumentali:

  • movimentazione manuale dei carichi secondo il metodo NIOSH;
  • verifica delle postazioni VDT secondo le Linee Guida del DM 02.10.2000;
  • rilievo dell’esposizione al rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • rilievi dell’illuminazione degli ambienti di lavoro secondo le norme UNI;
  • ricerca inquinanti aerodispersi mediante analisi chimica dell’aria; verifica del microclima;
  • rilevazione delle onde elettromagnetiche.

Classificazione e definizione dei rischi lavorativi

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

  • strutture
  • macchine
  • impianti elettrici
  • sostanze pericolose
  • incendi – esplosioni
  • agenti chimici
  • agenti fisici
  • agenti biologici
  • organizzazione del lavoro
  • fattori psicologici
  • fattori ergonomici
  • condizioni di lavoro difficili

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