Valutazione del rischio di incendio

L’obiettivo della “valutazione dei rischi di incendio” è di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. In analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in merito all’obbligo di redigere la valutazione del rischio di cui all’art. 17 comma 1, lettera a). Con l’entrata in vigore del “Codice di Prevenzione Incendi” (DM 03.08.2015), la Valutazione del Rischio di Incendio, per tutte le attività soggette, si effettuata secondo i criteri della sezione “G2” dello stesso Codice; Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si applica il Decreto 3 settembre 2021.

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Ai sensi del DM 03.09.2021 sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5m e 24m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze omiscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Gli obiettivi primari della Valutazione del Rischio di Incendio sono i seguenti:

  1. minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
  5. limitare gli effetti di un’esplosione;
  6. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  7. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  8. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
  9. garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
  10. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

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