Progetti per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi

La sicurezza antincendio costituisce uno dei requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere di costruzione. Tale dovere di sicurezza è orientato alla salvaguardia dell’incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell’ambiente. Per conseguire questa finalità, ogni attività deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire, nei confronti del pericolo incendio, i seguenti obiettivi primari:

  1. la minimizzazione delle occasioni di incendio;
  2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. la limitata produzione e propagazione del fuoco e dei fumi all’interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine;
  4. la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  5. la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.


Per conseguire tali obiettivi si opera con la predisposizione di idonee misure di sicurezza.

ESA Studio da sempre cura tutto l’iter progettuale nonchè burocratico, fino alla richiesta di sopralluogo affiancando e consigliando i titolari dell’attività con le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza, nel rispetto delle norme, con il minimo investimento possibile.

Impianti a idranti Esa Studio Milano
Progetti per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi

La scelta delle misure più idonee per conseguire gli obiettivi di sicurezza si compie in successive fasi:

– il primo passo è quello di analizzare l’attività dal punto di vista del “rischio incendio” (DM 03.09.2021 o Codice Prevenzione Incendi): possibilità di innesco, possibilità di propagazione e sviluppo, situazioni di pericolo per l’uomo, per i beni e per l’ambiente indotte dall’incendio stesso;

– il secondo passo è quello di verificare l’esistenza di specifiche disposizioni antincendio di natura cogente per l’attività in esame e di porle in atto. Tali disposizioni possono riguardare aspetti di sicurezza di carattere generale e/o specifici relativi a determinati centri di pericolo inseriti nell’attività in esame;

– il terzo passo riguarda eventuali misure che il progettista sceglie, in aggiunta a quelle di legge, secondo un determinato piano strategico preordinato al conseguimento degli obiettivi generali di sicurezza antincendio.

Talune attività, industriali e non (vedi elenco pubblicato nel DPR 151/2011), al fine di poter esercitare devono essere sottoposte al preventivo controllo dei Vigili del Fuoco, come stabilito dall’art. 2 del DPR 151/2011.

La procedura è la seguente:

prima di dare inizio all’attività il titolare deve sottoporre ai Vigili del Fuoco un progetto dettagliato in cui risultano evidenziati i particolari relativi ai processi lavorativi nonchè i mezzi e sistemi che intende intraprendere per ridurre al minimo le probabilità di sviluppo di un incendio e la sua propagazione; tale progetto è soggetto all’approvazione (parere di conformità) dei Vigili del Fuoco; ottenuto il parere positivo si può dare inizio ai lavori di realizzazione della struttura o al suo riadattamento laddove sia una struttura già esistente.

Terminati i lavori di realizzazione o ristrutturazione della struttura, di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando VV.F. la SCIA o la richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi, in conformità a quanto previsto dal DPR 151/2011.

Entro novanta giorni da tale richiesta i Vigili del Fuoco effettuano il sopralluogo e, se tutto è conforme al progetto approvato, nonchè alle norme in vigore, rilasciano il CPI o approvano la SCIA i quali hanno validità di 5 anni.

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