Progettazione di impianti elettrici

Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il decreto n. 37 del 22/01/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).

Il Decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2008 e ha reso effettiva l’abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91 (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 29 settembre 2022 n. 192 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

ESA Studio effettua la progettazione di impianti elettrici civili e industriali ai sensi del Decreto 37/2008 e secondo i criteri delle Norme CEI applicabili.

Progettazione impianti elettrici - Esa Studio
Progettazione impianti elettrici - Esa Studio

Gli aspetti principali del nuovo Decreto sono:

  1. si applica a tutti gli impianti e a tutti gli edifici, mentre prima si applicava in tutti gli edifici solo per gli impianti elettrici, gli altri impianti si applicavano solo nel civile;
  2. il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per TUTTI gli impianti;
  3. sono abbassati i limiti per il quale è necessario che il progetto sia elaborato da un professionista iscritto all’albo;
  4. senza dichiarazione di conformità degli impianti (e relativi allegati obbligatori) non si potrà vendere un immobile e avere la fornitura della luce o del gas;
  5. per gli impianti esistenti in caso di aumento di fornitura o voltura sarà richiesta la dichiarazione di conformità degli impianti, se non viene fornita verrà chiusa la fornitura;
  6. per gli impianti esistenti da marzo 1990 al 31 marzo 2008 privi di dichiarazione di conformità per vari motivi (decesso installatore, ditta fallita, ecc.) potrà essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza a cura di un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico o dal responsabile tecnico dell’impresa nei casi degli impianti sotto i limiti;
  7. sono cambiati i limiti per ottenere i requisiti tecnico professionali degli installatori;


Per il resto ha mantenuto gli aspetti esistenti rendendoli più chiari e attuali.
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).

Gli impianti sono classificati nel seguente modo:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

Allegati:

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