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Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04 ottobre 2021, n. 237 il DM Interministeriale 2 settembre 2021 che definisce “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto è entrato in vigore ad 1 anno dalla data di pubblicazione (4 ottobre 2022).

Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare Misure di Gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria realtà ed in accordo con i criteri richiamati negli Allegati I e II.

Tali misure devono essere raccolte in un Piano di emergenza qualora le attività rientrino nella seguente classificazione:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.
  • Il Piano di Emergenza (PDE) deve contenere il nominativo del DdL qualora svolga direttamente il ruolo di RSPP (art. 34 D.Lgs.81/08) o i nominativi dei componenti le squadre di emergenza nel caso di presenza di un RSPP nominato o incaricato.

È escluso l’obbligo di redazione del suddetto Piano per le attività non citate nell’elenco di cui sopra, fatto salvo l’obbligo di adottare specifiche misure organizzative e gestionali per la prevenzione e il contrasto del rischio incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L’informazione e la formazione dei lavoratori dovrà avvenire in accordo con i contenuti dell’Allegato I.

Per gli “addetti al servizio antincendio”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 la formazione e l’aggiornamento (quinquennale) dovrà avvenire sulla base dei contenuti di cui all’Allegato III.

Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

  • se alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso;
  • l’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori diventano molto più specifiche e devono riguardare i seguenti argomenti:
    a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
    b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
    c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro

ed essere in stretta aderenza con i contenuti del DVR e aggiornate in occasione di cambiamenti organizzativi e tecnici;

  • informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire la conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione;
  • nei luoghi di lavoro nei quali ricorre l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale e il DdL deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte;
  • per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti in Allegato II;
  • cambiano i criteri di qualifica dei docenti di parte teorica e pratica e i relativi percorsi formativi e di aggiornamento, prevista la possibilità di conseguimento di abilitazioni parziali (Allegato V):
  • l’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale
  • l’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale
  • l’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale.
  • cambiano i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio, sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio; l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono (Allegato III); nel transitorio sono considerati validi per 6 mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione del DM 2 settembre 2021 i corsi antincendio già programmati e svolti secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998;ù
  • l’Allegato IV definisce i luoghi di lavoro per i quali è richiesto il conseguimento dell’idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio e gestione dell’emergenza.
  • I corsi di formazione possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei titoli richiamati all’art. 6 del DM in esame.

Per docenti di parte teorica e pratica sono richiesti:

• diploma di scuola secondaria di secondo grado e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del DM 2 settembre 2021;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal CNVVF, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonchè dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Per docenti di parte teorica sono richiesti:

• diploma di scuola secondaria di secondo grado e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del DM 2 settembre 2021;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo B erogato dal CNVVF, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonchè dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Si ritengono qualificati i docenti con pregressa esperienza documentabile di 5 anni alla data di entrata in vigore del presente DM e un monte ore erogato di 400 ore di docenza su base annua sulle materie in oggetto.

Per docenti di sola parte pratica richiesti almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal CNVVF, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale anche per i docenti in conformità all’Allegato V.